Art. 1
In vigore dal 8 dic 1892
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta l'istanza del 13 novembre 1891, colla quale la Società di previdenza fra gli ufficiali del regio esercito e della regia marina, con sede in Roma, domanda che le sia concessa la personalità giuridica;
Visto lo statuto della predetta società, approvato il 13 giugno 1890 e modificato con deliberazione dell'assemblea generale dei soci del 19 dicembre 1890 e con deliberazione del consiglio d'amministrazione del 7 giugno 1892;
Visto il parere della commissione consultiva per le istituzioni di previdenza e sul lavoro;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Sulla proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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La società di previdenza fra gli ufficiali del regio esercito e della regia marina, con sede in Roma, è riconosciuta come corpo morale ed è approvato il suo statuto, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1892-11-08;809#art-rd-1