Statuto›Capo VI
Art. 59
59 / 61In vigore dal 8 dic 1892
Le contestazioni che possono insorgere in seno alla società sono inappellabilmente giudicate da un collegio di tre probiviri nominati dall'assemblea generale colle norme stesse adottate per le altre cariche sociali. I probiviri stanno in carica tre anni e possono essere rieletti.
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