Art. 59
StatutoCapo VI

Art. 59

59 / 61
In vigore dal 8 dic 1892
Le contestazioni che possono insorgere in seno alla società sono inappellabilmente giudicate da un collegio di tre probiviri nominati dall'assemblea generale colle norme stesse adottate per le altre cariche sociali. I probiviri stanno in carica tre anni e possono essere rieletti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1892-11-08;809#art-s-59