Statuto›Capo VI
Art. 50
50 / 61In vigore dal 8 dic 1892
È devoluta al consiglio d'amministrazione la compilazione dei regolamenti per i vari servizi.
Spetta del pari al consiglio d'amministrazione la nomina del personale stipendiato, che sarà scelto preferibilmente fra i soci, o fra ex militari.
Il socio stipendiato non può far parte del consiglio d'amministrazione nè del comitato dei sindaci.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1892-11-08;809#art-s-50