Statuto›Capo VI
Art. 58
58 / 61In vigore dal 8 dic 1892
I sindaci sono nominati fra i soci effettivi residenti nella capitale in numero di cinque, tre dei quali sindaci effettivi e due supplenti; durano in carica un anno e sono rieleggibili.
I sindaci hanno le attribuzioni determinate dal codice di commercio e prestano gratuitamente l'opera loro.
I verbali delle adunanze dei sindaci, redatti da un impiegato della società, sono da essi sottoscritti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1892-11-08;809#art-s-58