Statuto

Art. 15

Surrogazione - Smarrimento.

In vigore dal 2 ott 1890
Pella surrogazione di libretti distrutti o smarriti si provvede a termini della legge 14 luglio 1887. Quando però la somma rappresentata dal libretto non ecceda lire 100 (lire cento), il titolare potrà venir dispensato dalla indicazione del numero del libretto ed ottenerne il duplicato anche a mezzo di fidejussore personale d'aggradimento della cassa.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-23;3897#art-s-15

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