Statuto

Art. 19

Impiego dei capitali.

In vigore dal 2 ott 1890
La cassa di risparmio impiega i capitali che amministra nel modo seguente: a) In acquisto di titoli del debito pubblico o di altri valori garantiti dallo Stato; b) In prestiti o sconti sopra cambiali con iscadenza non superiore a sei mesi ed avallate da una firma di notoria solvibilità; c) In mutui con guarentigie fondiarie, il cui importo però non possa superare il quinto delle attività di cassa. Detti mutui saranno a scadenza fissa con durata non superiore ad anni nove, od ammortizzabili in rate semestrali per un tempo non superiore ad anni venti. L'ammontare del mutuo non dovrà superare la metà del valore del fondo dato in ipoteca. d) In anticipazioni sopra titoli di cui la lettera A, quotati alla borsa di Venezia o sopra mandati di cassa di pubbliche amministrazioni. Le sovvenzioni sopra valori pubblici non dovranno oltrepassare 3/4 del loro valore commerciale. Compete alla cassa il diritto di alienare senza intervento giudiziario, con l'opera sola di agenti di cambio patentati, le carte di credito ricevute in pegno, quando alla scadenza non venga restituita la somma mutuata coi relativi interessi, come pure nel caso il debitore non si presentasse a reintegrare nel termine assegnato il valore del titolo dato in garanzia, che avesse subito deprezzamenti, la quale disposizione dovrà risultare dai relativi contratti; e) In anticipazione sopra generi non soggetti a deperimento, a giudizio del comitato di sconto per le occorrenti cautele, prevalendosi per la vendita delle disposizioni contenute nel regio decreto 22 luglio 1870; f) Si presterà pure al servizio di vaglia o girate per committenti di notoria solvibilità.
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