Statuto
Art. 20
In vigore dal 2 ott 1890
Il consiglio direttivo dovrà annualmente stanziare una somma di lire 2000 (lire duemila), cioè lire 500 (lire cinquecento) per trimestre, da erogarsi in prestiti non eccedenti lire 100 (cento) ciascuno, per soci effettivi che si trovino in corrente con le contribuzioni sociali, sempre dietro rilascio di cambiale munita della firma prescritta.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-23;3897#art-s-20