Statuto
Art. 16
In vigore dal 2 ott 1890
La cassa può sospendere il pagamento delle somme richieste:
a) Quando nei libretti nominativi non consti l'identità del portatore con il titolare del libretto;
b) Quando l'intestato si trovi interdetto od inabilitato;
c) Quando sianvi fondati sospetti di appropriazione indebita.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-23;3897#art-s-16