Statuto

Art. 16

In vigore dal 2 ott 1890
La cassa può sospendere il pagamento delle somme richieste: a) Quando nei libretti nominativi non consti l'identità del portatore con il titolare del libretto; b) Quando l'intestato si trovi interdetto od inabilitato; c) Quando sianvi fondati sospetti di appropriazione indebita.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-23;3897#art-s-16

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