Statuto
Art. 13
In vigore dal 2 ott 1890
I frutti cessano dal giorno della domanda e se, spirato il termine alla stessa assegnato, non viene effettuato il rimborso, si rimette in corso la decorrenza dei frutti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-23;3897#art-s-13