Statuto
Art. 10
In vigore dal 2 ott 1890
Gl'interessi non richiesti e non ritirati alle suddette epoche sono capitalizzati e divengono essi pure fruttiferi al saggio fissato pei depositi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-23;3897#art-s-10