Statuto

Art. 7

Libretti.

In vigore dal 2 ott 1890
Il depositante riceve un libretto portante un numero d'ordine, sottoscritto dal presidente, dal segretario e dal cassiere, nel quale verranno annotati i depositi e gl'interessi capitalizzati. La spesa del libretto sarà pure indicata ed a carico del depositante.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-23;3897#art-s-7

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo