Statuto
Art. 7
Libretti.
In vigore dal 2 ott 1890
Il depositante riceve un libretto portante un numero d'ordine, sottoscritto dal presidente, dal segretario e dal cassiere, nel quale verranno annotati i depositi e gl'interessi capitalizzati.
La spesa del libretto sarà pure indicata ed a carico del depositante.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-23;3897#art-s-7