Statuto

Art. 9

In vigore dal 2 ott 1890
L'interesse sui depositi fatti nella prima quindicina d'ogni mese comincerà a decorrere dal giorno 16 e per quelli effettuati nella seconda quindicina, dal 1° del mese successivo. L'interesse delle somme rimborsate cessa col primo giorno della quindicina nella quale venne fatta la richiesta. La liquidazione degl'interessi sarà fatta il 30 giugno e il 31 dicembre d'ogni anno, o quando avvenga il ritiro di tutto l'importo depositato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-23;3897#art-s-9

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