Statuto
Art. 5
Riparto degli utili.
In vigore dal 2 ott 1890
Gli utili eventuali, dedotte le spese d'amministrazione, gl'interessi dovuti ai depositanti e quelli del capitale fornito dalla società operaia, saranno ripartiti secondo dispone l' della legge suddetta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-23;3897#art-s-5