Statuto

Art. 5

Riparto degli utili.

In vigore dal 2 ott 1890
Gli utili eventuali, dedotte le spese d'amministrazione, gl'interessi dovuti ai depositanti e quelli del capitale fornito dalla società operaia, saranno ripartiti secondo dispone l' della legge suddetta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-23;3897#art-s-5

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