Statuto

Art. 17

Depositi in conto corrente e buoni fruttiferi.

In vigore dal 2 ott 1890
La cassa riceverà inoltre depositi di conto corrente od a scadenza fissa, sulle quali operazioni attiverà separate registrazioni. I buoni a scadenza fissa non potranno avere durata maggiore da due mesi ad un anno.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-23;3897#art-s-17

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