Statuto

Art. 22

In vigore dal 2 ott 1890
Le cambiali potranno venire rinnovate, sempre però per un importo ed un tempo minori, purchè la domanda sia fatta dieci giorni prima della scadenza e presenti le stesse condizioni di solvibilità.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-23;3897#art-s-22

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