Statuto
Art. 26
In vigore dal 2 ott 1890
Competerà al consiglio direttivo la vigilanza sopra l'istituto, la nomina, la retribuzione, la sospensione ed il licenziamento degli impiegati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-23;3897#art-s-26