Statuto

Art. 26

In vigore dal 2 ott 1890
Competerà al consiglio direttivo la vigilanza sopra l'istituto, la nomina, la retribuzione, la sospensione ed il licenziamento degli impiegati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-23;3897#art-s-26

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