Statuto

Art. 28

In vigore dal 2 ott 1890
L'assemblea stessa nomina pure dodici consiglieri, tre sindaci revisori dei conti e tre arbitri. I consiglieri durano in carica un triennio, ma si rinnovano per terzo ogni anno. Gli arbitri vengono pure nominati per un triennio. I sindaci revisori vengono eletti per un anno. Tutti sono rieleggibili.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-23;3897#art-s-28

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