Statuto
Art. 28
In vigore dal 2 ott 1890
L'assemblea stessa nomina pure dodici consiglieri, tre sindaci revisori dei conti e tre arbitri.
I consiglieri durano in carica un triennio, ma si rinnovano per terzo ogni anno.
Gli arbitri vengono pure nominati per un triennio.
I sindaci revisori vengono eletti per un anno.
Tutti sono rieleggibili.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-23;3897#art-s-28