Statuto

Art. 29

In vigore dal 2 ott 1890
Le deliberazioni del consiglio e del comitato di sconto non sono valide se non a maggioranza di voti. Tutte le operazioni di cassa devono essere contrassegnate dalla firma del presidente, segretario e cassiere. Pegli altri atti basterà la firma del presidente, o di chi ne fa le veci e di un membro del comitato di sconto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-23;3897#art-s-29

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo