Statuto
Art. 29
In vigore dal 2 ott 1890
Le deliberazioni del consiglio e del comitato di sconto non sono valide se non a maggioranza di voti.
Tutte le operazioni di cassa devono essere contrassegnate dalla firma del presidente, segretario e cassiere.
Pegli altri atti basterà la firma del presidente, o di chi ne fa le veci e di un membro del comitato di sconto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-23;3897#art-s-29