Statuto
Art. 31
In vigore dal 2 ott 1890
Così pure il cassiere della società operaia disimpegnerà anche le funzioni relative alla cassa di risparmio. Sarà quindi depositario responsabile dei fondi, tanto di ragione della società, come di quelli derivanti dalla cassa di risparmio che gli verranno affidati; non potrà fare esazioni e pagamenti se non colla scorta di reversali ed ordini relativi che gli verranno impartiti dal direttore della cassa; dovrà tenere giornalmente annotate in un registro le entrate e le uscite; presterà una cauzione in effetti pubblici o in danaro che per ora viene limitata a lire 2000 (due mila).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-23;3897#art-s-31