Statuto

Art. 36

In vigore dal 2 ott 1890
La cassa sarà soggetta alla vigilanza del Ministero di agricoltura, industria e commercio. Dovrà trasmettere allo stesso i bilanci consuntivi annuali nel termine d'un mesi dalla data della loro approvazione, nonché la situazione dei conti alla fine d'ogni semestre.
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