Statuto
Art. 38
In vigore dal 2 ott 1890
Occorrendo modificazioni od aggiunte a questo statuto, sarà proceduto nel modo osservato pella regolarizzazione dell'atto presente e pel conseguimento del relativo decreto reale.
Se tali modificazioni riguardassero interessi dei depositanti, queste non avranno effetto che dopo le relative pubblicazioni, eseguite nei modi sopraindicati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-23;3897#art-s-38