Statuto
Art. 37
In vigore dal 2 ott 1890
Quando per causa di forza maggiore, o per caso previsto dalla legge, la cassa avesse a cessare le sue operazioni, restituiti i depositi, pagati i frutti e saldata ogni altra passività, il capitale rimanente sarà devoluto alla società operaia fondatrice dell'istituto, e quando pure cessasse di esistere la società stessa, detto capitale verrà impiegato nei modi previsti dall'art. 167 dello statuto sociale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-23;3897#art-s-37