Statuto
Art. 18
Saggio degl'interessi.
In vigore dal 2 ott 1890
Il saggio dell'interesse per tutte le suddette operazioni verrà determinato dal consiglio direttivo della società operaia, che sarà in facoltà anche di mutarlo.
Le variazioni però non avranno effetto che dopo trenta giorni dalla relativa pubblicazione.
Il mese è calcolato di trenta giorni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-23;3897#art-s-18