Statuto

Art. 4

Dotazione.

In vigore dal 2 ott 1890
Il primo fondo di dotazione della cassa viene formato, a termini dell' della legge 15 luglio 1888, con lire 3000 (lire tremila) prelevate dal fondo di lire 10,500 (lire diecimila cinquecento) che la società operaia, per l' lettera D del proprio statuto, mette a disposizione della cassa stessa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-23;3897#art-s-4

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