Statuto
Art. 11
Rimborsi.
In vigore dal 2 ott 1890
I rimborsi avranno luogo con la seguente decorrenza di termini:
Fino a L. 100 - il giorno della domanda
» » 300 - con 5 giorni di preavviso
» » 500 - con 10 » »
» » 1000 - con 30 » »
e per somme superiori con il preavviso che sarà fissato dal comitato di sconto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-23;3897#art-s-11