Statuto

Art. 11

Rimborsi.

In vigore dal 2 ott 1890
I rimborsi avranno luogo con la seguente decorrenza di termini: Fino a L. 100 - il giorno della domanda » » 300 - con 5 giorni di preavviso » » 500 - con 10 » » » » 1000 - con 30 » » e per somme superiori con il preavviso che sarà fissato dal comitato di sconto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-23;3897#art-s-11

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