Statuto

Art. 31

In vigore dal 7 set 1890
La somma complessiva dei mutui e conti correnti ipotecari non deve eccedere il sesto dello ammontare totale delle attività della cassa. L'ammontare di ciascun mutuo non deve eccedere la metà del valore netto degl'immobili, risultante da perizia. I mutui dovranno essere garantiti da una prima ipoteca. La durata dei mutui sarà di cinque anni: salvo il caso in cui ne sia pattuito lo ammortamento graduale mediante annualità, siano uguali, siano differenti, purchè comprendenti così una quota del capitale come l'interesse; in questo caso la durata massima di prestiti sarà di dieci anni. I fabbricati, sia urbani che rustici, esistenti sugli immobili offerti in ipoteca, debbono essere assicurati contro i danni dell'incendio coll'iscrizione sulla relativa polizza della clausola che il contratto s'intende operativo anche nell'interesse della cassa di risparmio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3882#art-s-31

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