Statuto

Art. 28

In vigore dal 7 set 1890
Le anticipazioni sopra depositi di titoli non potranno eccedere i quattro quinti del valore commerciale dei titoli stessi. Avranno durata non maggiore di sei mesi. Potranno essere rinnovate. Qualora i titoli dati in pegno andassero soggetti ad una diminuzione di valore non inferiore al dieci per cento sarà obbligo di chi ha ricevuto la sovvenzione di restituirne alla cassa una parte, appena invitato a farlo, o di fornire un supplemento di garanzia. Nel caso di inadempimento ai patti della cartella di anticipazione, la cassa, dietro semplice avviso stragiudiziale, potrà procedere alla vendita dei titoli per mezzo di un agente di cambio autorizzato.
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