Statuto
Art. 33
In vigore dal 7 set 1890
Pei prestiti agrari il consiglio determinerà la misura dello interesse nei limiti stabiliti dal Ministero di agricoltura e commercio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3882#art-s-33