Statuto

Art. 34

In vigore dal 7 set 1890
Le anticipazioni sopra certificati di deposito di merci si faranno nella misura di due terzi del valore corrente. Esse non potranno essere consentite per oltre tre mesi, e sono rinnovabili una sola volta.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3882#art-s-34

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