Statuto

Art. 35

In vigore dal 7 set 1890
I depositi presso gl'istituti di emissione, o presso la cassa di depositi e prestiti saranno fatti e ritirati dalla direzione senza preventiva autorizzazione del consiglio di amministrazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3882#art-s-35

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