Statuto›Titolo III
Art. 38
In vigore dal 7 set 1890
Il consiglio si rinnoverà parzialmente ogni anno in gennaio uscendo di carica il primo ed il secondo anno due consiglieri ed un censore, il terzo anno tre consiglieri.
Per i primi due anni il turno di uscita sarà stabilito dalla sorte.
Chi sarà nominato nel corso dell'anno, per occupare un posto vacante, compirà il periodo del predecessore.
I membri del consiglio saranno nominati dal governo.
Nel caso di assenza del direttore il consiglio delegherà uno dè suoi membri a farne le veci.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3882#art-s-38