Statuto›Titolo III
Art. 42
In vigore dal 7 set 1890
Il consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni:
a) forma i ruoli organici, e nomina il personale di ufficio;
b) sospende o destituisce gl'impiegati in caso di inadempimento dei loro obblighi; li colloca in aspettativa o al riposo;
c) stabilisce le spese di amministrazione;
d) compila i regolamenti interni;
e) determina la misura degli interessi attivi e passivi;
f) dispone l'impiego dei capitali e del denaro affidato alla cassa;
g) eseguisce per mezzo dei censori le verifiche di cassa;
h) vigila l'andamento del servizio per turno settimanale dei consiglieri;
i) esercita tutte le altre attribuzioni amministrative che non sono di competenza del direttore;
k) propone al Governo le modificazioni allo statuto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3882#art-s-42