StatutoTitolo III

Art. 42

In vigore dal 7 set 1890
Il consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni: a) forma i ruoli organici, e nomina il personale di ufficio; b) sospende o destituisce gl'impiegati in caso di inadempimento dei loro obblighi; li colloca in aspettativa o al riposo; c) stabilisce le spese di amministrazione; d) compila i regolamenti interni; e) determina la misura degli interessi attivi e passivi; f) dispone l'impiego dei capitali e del denaro affidato alla cassa; g) eseguisce per mezzo dei censori le verifiche di cassa; h) vigila l'andamento del servizio per turno settimanale dei consiglieri; i) esercita tutte le altre attribuzioni amministrative che non sono di competenza del direttore; k) propone al Governo le modificazioni allo statuto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3882#art-s-42

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