StatutoTitolo III

Art. 44

In vigore dal 7 set 1890
Le deliberazioni del consiglio saranno prese a maggioranza relativa di voti. In caso di parità avrà preponderanza il voto del presidente, o di chi ne fa le veci. Le votazioni debbono essere a scrutinio segreto, qualora si tratti di persone.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3882#art-s-44

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo