Statuto›Titolo III
Art. 44
In vigore dal 7 set 1890
Le deliberazioni del consiglio saranno prese a maggioranza relativa di voti. In caso di parità avrà preponderanza il voto del presidente, o di chi ne fa le veci.
Le votazioni debbono essere a scrutinio segreto, qualora si tratti di persone.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3882#art-s-44