Statuto›Titolo III
Art. 43
In vigore dal 7 set 1890
Il consiglio sarà legalmente costituito con la presenza di cinque membri fra i quali un censore.
Il direttore interviene a tutte le riunioni del consiglio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3882#art-s-43