Statuto›Titolo III
Art. 36
In vigore dal 7 set 1890
La cassa di risparmio è retta da un consiglio di amministrazione composto di dieci membri, cioè: sette consiglieri fra i quali un presidente, un vice-presidente ed un segretario, due censori ed un direttore.
I censori ed il direttore hanno nel consiglio solo voto consultivo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3882#art-s-36