Statuto
Art. 30
In vigore dal 7 set 1890
Per la pegnorazione di oggetti preziosi la cassa darà tre quarti, o meno, del valore di stima, stabilito dall'apprezzatore della cassa, il quale sarà responsabile per il valore indicato.
Nel caso di inadempimento ai patti della cartella di pegnorazione, gli oggetti pegnorati saranno venduti al pubblico incanto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3882#art-s-30