Statuto
Art. 27
In vigore dal 7 set 1890
La cassa di risparmio, a cura del consiglio di amministrazione, impiegherà i capitali che sono ad essi affidati nei modi che offrono maggiore sicurezza.
Preferirà, per la massima parte dei suoi impieghi, quelli più facili a realizzare.
Con questi criteri essa destinerà i fondi, di cui dispone, alle seguenti operazioni:
1° in anticipazioni semplici od a conto corrente sopra deposito di titoli dello Stato, o garantiti dallo Stato, o di società sovvenzionate dallo Stato, di cartelle fondiarie, di titoli comunali, provinciali, di azioni di istituti di emissione;
2° in isconto di cambiali;
3° in acquisto dei buoni del tesoro, di titoli di debito dello Stato, di cartelle fondiarie ed agrarie, di obbligazioni garantite dallo Stato, di azioni degli istituti di emissione, di obbligazioni derivanti da prestiti comunali e provinciali;
4° in pegnorazioni di oggetti preziosi;
5° in anticipazioni di semestri sui titoli superiormente indicati;
6° in mutui e conti correnti ipotecari;
7° in mutui chirografari a corpi morali;
8° in sovvenzioni e mutui agrari secondo la legge 23 gennaio 1887;
9° in anticipazioni sopra certificati di deposito di merci nei magazzini generali;
10° in deposito a conto corrente presso i varii istituti di emissione, o in depositi volontari fruttiferi presso la cassa di depositi e prestiti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3882#art-s-27