Statuto

Art. 26

In vigore dal 7 set 1890
La cassa potrà ricevere anche a titolo di custodia valori di ogni genere, ed anche oggetti preziosi, mediante un diritto di deposito, che sarà determinato dal consiglio di amministrazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3882#art-s-26

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