Statuto
Art. 21
In vigore dal 7 set 1890
Ciascun deposito non potrà essere minore di lire cento e dei suoi multipli; diverrà fruttifero quando la somma depositata non sia inferiore a lire cinquecento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3882#art-s-21