Statuto›Titolo II
Art. 16
In vigore dal 7 set 1890
Non potranno ammettersi opposizioni al pagamento di un libretto, salvo i casi, e nei modi, contemplati dall' della legge 14 luglio 1888 sulle casse di risparmio.
Le opposizioni dovranno essere partecipate alla cassa per atto d'usciere.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3882#art-s-16