Statuto›Titolo II
Art. 11
In vigore dal 7 set 1890
Il saggio degli interessi sarà fissato anno per anno dal consiglio di amministrazione, che potrà variarlo anche nel corso dell'anno, dovendone, però, dare avviso al pubblico almeno quindici giorni prima che sia attuata la variazione.
Gl'interessi decorreranno quindici giorni dopo il fatto deposito.
La liquidazione di essi sarà fatta al 31 dicembre di ogni anno, o prima, se saranno ritirate tutte le somme contenute in un libretto prima della fine di dicembre.
Gl'interessi non ritirati a fin d'anno saranno di ufficio capitalizzati e diverranno fruttiferi.
Se il deposito accresciuto degli interessi oltrepasserà le lire diecimila la somma esuberante resterà infruttifera.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3882#art-s-11