StatutoTitolo II

Art. 7

In vigore dal 7 set 1890
I depositi si ricevono in tutti i giorni della settimana, meno le domeniche e le feste riconosciute dallo Stato. Il regolamento d'interna amministrazione determinerà le ore in cui potranno farsi i depositi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3882#art-s-7

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