Statuto›Titolo I
Art. 4
In vigore dal 7 set 1890
Gli utili netti annuali, andranno in aumento del fondo di riserva nella proporzione voluta dalla legge 15 luglio 1888.
E poiché il fondo di riserva è già superiore al decimo della somma dei depositi attuali, sino a che duri tale esuberanza, gli utili netti saranno destinati:
otto decimi all'aumento del fondo di riserva; e due decimi:
a) in opere di pubblica beneficenza o di pubblica utilità a giudizio del consiglio amministrativo;
b) nella formazione del fondo speciale destinato a sopperire alle perdite eventuali ed oscillazioni sul valore dei titoli di proprietà della cassa;
c) in aumento del fondo per le pensioni degli impiegati nella misura da stabilirsi di anno in anno dal consiglio amministrativo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3882#art-s-4