Statuto›Titolo II
Art. 9
In vigore dal 7 set 1890
Non potrà rilasciarsi più di un libretto libero ad una persona; tale libretto sarà sempre pagabile al portatore.
Ciò non ostante, col consenso del titolare o per ordinanza del magistrato, potrà un libretto esser ceduto, trasferito, sottoposto a vincolo o sequestro.
I libretti condizionati saranno rilasciati a chi ne farà domanda in iscritto, e saranno pagati secondo le indicazioni contenute nella domanda.
La condizione sarà trascritta nella parte interna del libretto.
Un depositante potrà chiedere più di un libretto condizionato, però con diverse condizioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3882#art-s-9