StatutoTitolo II

Art. 14

In vigore dal 7 set 1890
I depositanti che avranno smarrito il proprio libretto dovranno farne denunzia in iscritto, perché siano eseguite le norme stabilite dalla legge 14 luglio 1887, n. 4715, serie 3ª. Sono eccettuati dall'applicazione della superiore legge i libretti sino a lire cento pei quali saranno applicate le seguenti norme: I depositanti debbono dare alla direzione della cassa verbale avviso della dispersione, e prima che spirino otto giorni sottoscrivere, in unione di due testimoni, formale domanda in carta da bollo, indicante particolarità del libretto smarrito. La direzione, in seguito a tale domanda, curerà la pubblicazione dell'avviso di dispersione nell'albo pretorio e negli uffici della cassa, avvertendo che, ove, nel corso di giorni quaranta non si sarà presentato altro possessore del libretto, disporrà il rilascio del duplicato. In caso di contestazioni fra colui che chiede il duplicato ed i detentori o asserti cessionari del libretto, si sospenderà dalla cassa il pagamento, e le vertenze saranno a cura degli interessati risolute dai magistrati competenti. Le spese inerenti alla pubblicazione dell'avviso di dispersione ed a tutte le altre formalità, saranno a carico del richiedente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3882#art-s-14

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo