Statuto›Titolo II
Art. 17
In vigore dal 7 set 1890
La restituzione delle somme contenute in un libretto libero sarà fatta a L. 100 al giorno, con facoltà di prendere in unica volta le rate giornaliere esigibili nel corso di una settimana.
Nessuno potrà presentare nello stesso giorno più di un libretto sotto nomi diversi per ottenere la restituzione del deposito.
Per somma maggiore sarà necessaria la richiesta al direttore, per ottenere il pagamento, però, scorsi quindici giorni dalla domanda.
Dal giorno della richiesta cesseranno di correre gl'interessi sulla somma domandata, salvo il caso in cui alla scadenza il depositante receda dalla domanda di restituzione. Per le restituzioni eccedenti lire cento sarà nel computo degli interessi ritenuto il preavviso di quindici giorni.
Pei libretti condizionati le restituzioni saranno fatte a norma delle indicate condizioni, e sempre dopo quindici giorni dalla richiesta nel caso di somma superiore alle lire seicento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3882#art-s-17