Statuto›Titolo II
Art. 15
In vigore dal 7 set 1890
Il libretto di risparmio libero potrà esser dato e pagato alle donne maritate ed ai minori, salvo la precedente opposizione del marito, o del rappresentate legale del minore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3882#art-s-15