StatutoTitolo II

Art. 18

In vigore dal 7 set 1890
Per favorire i depositi di coloro che dispongono di tenui somme viene istituito il «Piccolo risparmio» sotto le seguenti condizioni: a) ai tenui e continuati depositi viene attribuito un interesse di un mezzo per cento superiore a quello che sarà stabilito pei libretti semplici e pei condizionati; b) gli individui di ambo i sessi che vi avranno diritto dovranno appartenere alle seguenti classi: domestici, artigiani, lavoranti a giornata, ricoverati in istituti di pubblica beneficenza con sede nella provincia di Palermo, e, finalmente, figli minorenni di detti domestici e artigiani; c) il libretto è personale ed intrasferibile, potrà solo darsi in garenzia del proprio lavoro; d) il credito massimo di questi libretti viene fissato in lire mille ed il deposito minimo potrà essere di centesimi cinquanta. Diverrà fruttifero raggiunta una lira; e) a coloro che avranno fatto mensuali depositi e che con la fine dell'anno avranno un deposito esistente almeno di lire duecento, sarà attribuito, oltre gl'interessi, un premio di lire due per ogni lire duecento di versamenti fatti nel corso del detto anno, e ciò, sino alla sopraccennata somma di lire mille; f) il totale pei depositi a piccolo risparmio non potrà oltrepassare il decimo dei depositi ordinari; g) rimane in facoltà della direzione della cassa di annullare i libretti del piccolo risparmio ove si abbia conoscenza di non appartenere il depositante ad una delle classi superiormente indicate. Le somme esistenti in questi libretti saranno d'ufficio raccolte in un libretto ordinario; h) i rimborsi saranno fatti sia in unica volta con preavviso di otto giorni, sia in successivi giorni a L. 20 al giorno. Dal giorno in cui sarà dato il preavviso cesseranno gl'interessi. Questi limiti sono di rigore nè potranno esser variati per qualunque siasi ragione. i) al principio di ciascun anno sarà in facoltà dei depositanti di ritirare gl'interessi dell'anno precedente ed il premio, se si sarà guadagnato, lasciando in deposito le somme esistenti con la facoltà di continuare i versamenti ove mai non siano raggiunte le lire mille. Questi novelli versamenti saranno fruttiferi e premiati; l) nessun depositante potrà possedere più di un libretto a piccolo risparmio. La esistenza di un secondo libretto autorizzerà la cassa a riunire le somme dei vari libretti in un libretto ordinario senza interessi di favore; m) pei figli minorenni sarà necessaria la esibizione dello stato di famiglia rilasciato dal sindaco.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3882#art-s-18

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