Statuto

Art. 20

In vigore dal 7 set 1890
Il saggio degli interessi sarà semestralmente fissato dal consiglio suddetto, che potrà variarlo nel corso del semestre, dandone, sempre, avviso al pubblico almeno quindici giorni prima della sua attuazione. Gl'interessi saranno calcolati dal giorno successivo al deposito, e sino a quello precedente alla domanda di rimborso. I detti interessi saranno liquidati al 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno. Gl'interessi liquidati e non ritirati resteranno infruttiferi.
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