Statuto
Art. 24
In vigore dal 7 set 1890
Le restituzioni sino alle lire diecimila, saranno fatte immediatamente; al di là di questa somma dopo due giorni dalla domanda.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3882#art-s-24